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Contratto di avvalimento
Contratto di avvalimento

Contratto di avvalimento: due tipologie differenti

È una sorta di “agevolazione operativa”per le imprese che intendono aggiudicarsi un appalto. Ma le strade possibili, in realtà, sono due.

Gli operatori del settore come G&P Real Estate lo sanno bene: ottenere un contratto di avvalimento significa usufruire di una soluzione utilissima per quelle aziende che desiderano essere ammesse alle gare d’appalto pur non possedendo ogni requisito tecnico o finanziario richiesto. Infatti, tale sistema consente di appoggiarsi a un’altra società, detta “ausiliaria”, che fornirà ciò che manca. All’impresa “ausiliata” spetterà comunque la certificazione che attesta l’esecuzione dei lavori commissionati. In questi casi si è soliti parlare di avvalimento nella singola gara, mentre nell’avvalimento stabile l’obiettivo è farsi assegnare una qualificazione dalla Società Organismi di Attestazione, o più brevemente SOA. Approfondiamo subito quest’ultima eventualità. 

Cosa occorre per dar luogo a un avvalimento stabile

Alcune condizioni fondamentali devono essere soddisfatte per conseguire un avvalimento stabile. Anzitutto fra le due imprese, quella principale e quella – diciamo così – subordinata, non deve mancare mai il controllo reciproco, ovvero quello di una terza società che in un certo senso le supervisioni (è anche previsto dal codice). In secondo luogo, l’ausiliaria si impegna per iscritto nei confronti dell’ausiliata e delle compagnie appaltanti a offrire le proprie risorse (a seconda delle esigenze, macchinari, manodopera, fondi) fin quando l’attestazione rilasciata dalla SOA sarà in vigore. Inoltre, le contraenti sono vincolate alla comunicazione preventiva di eventuali casi in cui la collaborazione verrebbe meno. Infine, in questo tipo di joint ventures bisogna sottostare all’articolo 49 del codice, in particolare ai commi 8 e 9.

Documentazione necessaria per una specifica gara d’appalto

Se invece decidete di candidarvi per una singola gara d’appalto, allora dovete porre attenzione ai documenti concernenti l’avvalimento, che sono obbligatori. In primis l’attestato della SOA delle due imprese (qualora ce l’abbiano, come illustrato in precedenza).
Poi ci vogliono due dichiarazioni di un rappresentante dell’azienda ausiliata: una che confermi la sussistenza di tutto quel che è richiesto per un corretto avvalimento (anche da parte dell’altra azienda) e un’altra che certifichi la presenza dei requisiti generali, nonché una analoga sottoscritta da un responsabile dell’ausiliaria che assicuri il possesso delle caratteristiche e dei mezzi in questione.
Da parte di quest’ultimo ci vogliono pure altre due dichiarazioni, irrevocabili e incondizionate: nella prima egli garantisce al soggetto che appalta l’assoluto appoggio nei confronti dell’impresa ausiliata; nella seconda promette di non partecipare alla gara a proprio titolo. Per finire, l’ausiliaria non può esimersi dal fornire una copia autenticata – se non l’originale – del contratto che la lega, secondo i termini concordati, all’ausiliata. Qualora le aziende dipendessero dallo stesso gruppo, in luogo del contratto ci vorrebbe una documentazione attestante i rapporti economico-giuridici previsti da tale rapporto. 

Le sanzioni in caso di irregolarità

Quando emergono delle dichiarazioni mendaci, le multe oscillano tra i 25mila e i 50mila euro. In più, gli accordi si cancellano e le autorità competenti possono perfino far sospendere – da 6 mesi fino a 3 anni – l’attestato della SOA.

Avete mai beneficiato di un contratto di avvalimento?


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