La responsabilità civile Moto e Scooter è un tipo di copertura assicurativa obbligatoria per veicoli a 2 due ruote (3 nel caso di sidecar o nuovi scooter). L’obbligo dell’ assicurazione scooter e moto della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stato introdotto in Italia con la Legge n. 990 del 1969, con l’obiettivo di garantire un risarcimento alle persone che subivano un danno nel corso di incidenti stradali.
Tale legge, insieme ad altre, è stata poi allargata al ‘Codice delle Assicurazioni”, ovvero nel Decreto legislativo n. 209 del 2005. La copertura assicurativa riguarda il veicolo e per questo devono essere assicurati sia il proprietario sia il conducente del veicolo. Entrambi, in caso di incidente, devono risarcire il danno in base all’art. 2054 del Codice Civile. La legge prevede che i veicoli a motore, compresi i rimorchi e i natanti, non possono circolare su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, senza essere provvisti di assicurazione, che deve coprire tutti i danni che possono essere provocati a terzi, inclusi coloro che vi sono trasportati La responsabilità civile moto e scooter copre il contraente assicurato dai danni civili derivanti da un incidente. Può avere una durata variabile scelta dal contraente di
La polizza ha decorrenza dal giorno successivo dal pagamento all’assicurazione. Si può pagare il premio assicurativo di un’assicurazione moto o quella di uno Scooter con due modalità:
E’ possibile in entrambi frazionare il pagamento in più rate. Nelle assicurazioni temporali, come per esempio le polizze RC Moto e RC Scooter, questa opzione è possibile pagando un sovraprezzo, calcolato come percentuale (di solito il 3%) sul premio totale. Per le RC Moto e le RC Scooter il pagamento può essere effettuato
Se il contraente non paga il premio alle scadenze, il contratto ritenuto valido e concluso, non ha efficacia, e stando all’art. 1901 del Codice Civile, l’assicurazione resta in sospeso fino alle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento del dovuto e gli eventuali sinistri non vengono indennizzati.Per queste ed altre informazioni è sempre opportuno leggere il contratto di assicurazione prima di firmarlo e renderlo così attivo.
Desideri pubblicare comunicati stampa? REGISTRATI GRATUITAMENTE!